È in corso di svolgimento la PROVA DISCIPLINARE per tutti i docenti assunti dalla I fascia GPS, il cui superamento è condizione imprescindibile per la trasformazione del contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato, così come stabilito dall’art. 59, co. da 4 a 9, Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021.
Ne abbiamo parlato con l’Avvocato Fernando Gallone, dello Studio Legale Gallone & Urso esperto in ricorsi nel settore della pubblica amministrazione. Secondo l’avvocato Gallone:
“L’organizzazione della prova sta creando numerosi problemi. Si tratta di una prova superflua ed inutile, poiché rivaluta un docente che ha già superato prove selettive e ha lavorato per un anno nella scuola, superando il colloquio finale di idoneità”. Dice Gallone.
“Tale PROVA DISCIPLINARE, in effetti, si sarebbe dovuta evitare, in quanto rappresenta l’ennesima ridondante verifica di competenze oramai già ampiamente valutate, sia durante l’anno di prova e formazione, sia nei vari percorsi formativi di acquisizione dei titoli previsti per l’accesso alla procedura” continua l’Avvocato.
La prova disciplinare consiste in un colloquio di idoneità. È considerato idoneo il candidato/a che ottiene valutazioni positive in almeno tre dei cinque ambiti di valutazione prestabiliti.
A quanto ci viene riferito sono giunte diverse segnalazioni presso lo Studio Legale Gallore &Urso di prove disciplinari terminate con bocciatura del docente, che si sono svolte in modo sbrigativo e superficiale. In alcuni casi la Commissione ha rivolto domande generiche e su temi poco attinenti alle indicazioni fornite dal Ministero e all’attività didattica concretamente svolta dal docente nel corso dell’anno di prova.
In molti casi le prove si sono svolte a porte chiuse con il divieto di accesso a chiunque volesse assistere alla prova, in violazione dei principi di trasparenza e pubblicità delle prove orali concorsuali.
Il docente bocciato alla PROVA DISCIPLINARE riservata ai docenti assunti dalla I fascia GPS può presentare ricorso al giudice del lavoro, impugnando la propria bocciatura per diversi vizi, tra cui l’omessa predeterminazione di rigidi ed univoci criteri di valutazione del colloquio e di omessa motivazione del giudizio di inidoneità proprio in relazione ai predetti criteri di valutazione. Se il colloquio orale è uno strumento volto a verificare il possesso dei requisiti di competenza professionale richiesti, è assolutamente necessario che l’amministrazione, laddove bocci un docente, dimostri adeguatamente e in maniera dettagliata i criteri con cui ha proceduto a valutare il docente e, soprattutto, le motivazioni chiare e dettagliate del perché abbia ritenuto che il docente non fosse in possesso dei requisiti e delle competenze professionali richieste per l’insegnamento.
Va ricordato che il docente che arriva alla PROVA DISCIPLINARE è in possesso di competenze oramai già ampiamente valutate in passato, sia durante l’anno di prova e formazione conclusosi positivamente, sia nei percorsi formativi di acquisizione dei titoli previsti per l’accesso alla procedura.
26/07/2022
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