Un operatore ecologico, il 24 agosto 2020, durante una riunione della ‘Divisione Servizi Cimiteriali’, si era presentato senza mascherina chirurgica, che la stessa azienda per cui lavorava, gli aveva regolarmente fornito. L’uomo venne sospeso per tre giorni, si giustificò “invocando non meglio precisati principi costituzionali”, e spiegò di essere in difficoltà nell’indossarla a causa del “caldo eccessivo”. Inoltre, in più occasioni, aveva “istigato altri lavoratori a seguire il suo esempio”.
Lo Studio Cataldi, ha reso noto che la giudice Barbara Bortot del Tribunale di Venezia, il 4 giugno scorso, ha emesso la sentenza con la quale ha stabilito che: “È legittima la sospensione comminata a un lavoratore, perché si era rifiutato di prestare le sue mansioni con la mascherina”.
Il magistrato ha spiegato che: “Nella situazione tragica in cui il Paese e il mondo intero sono venuti a trovarsi a causa dell’epidemia da Covid-19, l’imposizione ai lavoratori della mascherina, non è certo una misura irrazionale o eccessivamente gravosa, ma risponde al preciso dovere datoriale di tutelare al meglio i propri dipendenti”.
Inoltre, la giudice ha ricordato che secondo il Codice Disciplinare, il dipendente ch , dopo esser stato informato, viola le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, è soggetto a sanzioni disciplinari: dal rimprovero verbale fino a dieci giorni di sospensione.
03/07/2021
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