L’art. 4 della Costituzione “riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro”, l’art. 32 Cost. “vieta l’imposizione di trattamenti sanitari senza il consenso dell’interessato”. Sulla base di questi due principi, il Tribunale di Firenze ha reintegrato la psicologa Susanna Zanda, iscritta all’Ordine professionale della Toscana, che era stata sospesa dopo il rifiuto della vaccinazione anti Covid-19.
La Costituzione , però, prevede che “l’obbligo a sottoposi ad un determinato trattamento sanitario possa avvenire per legge, per il bene dell’individuo e della collettività”.
I giudici fiorentini, evidenziando che il farmaco utilizzato per contenere la pandemia da Sars-Cov-2 è in fase sperimentale ed è capace di “alterare il Dna, in maniera irreversibile”, hanno riconosciuto il diritto alla dottoressa toscana di rifiutare il trattamento iniettivo, come già accaduto con altri provvedimenti decisi da diversi Tribunali italiani, e di poter continuare a praticare la professione.
A dare maggiore impulso alla decisione del Tribunale fiorentino è “la mancanza della dimostrazione di benefici per la collettività”. L’Aifa, l’Agenzia italiana del Farmaco, sulla base di evidenze scientifiche, ha riconosciuto “l’impossibilità, - dei vaccini - di impedire il dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico delle infezioni e dei decessi, proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi.”
14/07/2022
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