La legge italiana prevede che, in caso di procedimento penale e nell’impossibilità di consegnare all’indagato o all’imputato l’atto di notifica formale, la causa in tribunale venga sospesa. Ciò è quanto sancisce l’articolo 420-bis, comma 3 del codice di procedura penale, che ha determinato i continui rinvii delle udienze a carico di quattro 007 di El Cairo, ritenuti i responsabili delle torture e della morte del ricercatore friulano Giulio Regeni, nel 2016.
A distanza di oltre 7 anni, dopo i numerosi tentativi fallimentari di collaborazione con l’Egitto e lo stop a procedere della Corte costituzionale, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che ne impediva l’avvio del processo.
Le autorità egiziane si sono sempre rifiutate di comunicare l’indirizzo degli indagati e di inviare un proprio legale in rappresentanza dei quattro agenti segreti, risultati sempre irreperibili.
Le motivazioni della sentenza verranno depositate nelle prossime settimane ma, finalmente, il processo procederà in contumacia. I genitori del ricercatore hanno ringraziato tutti coloro che hanno sostenuto la propria battaglia “Verità per Giulio Regeni”.
28/09/2023
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