Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento del Parlamento europeo, la seduta in cui viene eletto il nuovo Presidente è presieduta dal Presidente uscente o, qualora ciò non fosse possibile, da uno dei vicepresidenti uscenti (da determinare in base al loro ordine di precedenza) o, in assenza di uno di essi, dal deputato che ha esercitato la carica più a lungo. Il processo è seguito da otto scrutatori, scelti a sorte tra i deputati.
In base all’articolo 15 del Regolamento, i candidati alla presidenza possono essere presentati da un gruppo politico o da 1/20 dei deputati (soglia minima).
Il termine per le candidature è previsto per martedì alle 19.00 e sarà comunicato lo stesso giorno in Plenaria nel corso dell’apertura della sessione.
I candidati avranno la possibilità di fare una breve dichiarazione prima dell'elezione, per un massimo di 5 minuti ciascuno.
L'elezione si svolge a scrutinio segreto. Per essere eletto, un candidato deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti validi espressi, ossia il 50% più uno (articolo 16). Le schede bianche o nulle non verranno conteggiate per il calcolo della maggioranza richiesta.
Se nessun candidato è eletto al primo turno di votazione, lo stesso o altri candidati possono essere nominati per un secondo turno, alle stesse condizioni. Ciò può essere ripetuto in un terzo turno, se necessario, sempre con le stesse regole. Se al terzo scrutinio non viene eletto nessuno, i due candidati più votati durante il terzo scrutinio passano al quarto, dove è eletto chi riceve il maggior numero di voti.
Il Presidente neoeletto assume quindi la presidenza e può pronunciare un discorso di apertura, prima di presiedere l'elezione di vicepresidenti e questori.
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